Con la Circolare congiunta del 4 agosto 2011 il Ministero del Lavoro e di quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca forniscono chiarimenti in merito all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro svolta da scuole e università, ulteriormente semplificata dalla manovra economica di quest’anno (Legge n. 111 del 15 luglio 2011), che elimina l’obbligo di richiedere l’autorizzazione.
Tale funzione di intermediazione, introdotta dalla Legge Biagi (articoli 6 e 50 del Decreto legislativo n. 276/2003) e poi rafforzata dal Collegato lavoro (Legge n. 183 del 4 novembre 2010), prevede che gli istituti scolastici superiori, gli atenei e i consorzi universitari pubblichino sui loro siti istituzionali e sul portale del Ministero del Lavoro 'Cliclavoro' i curricula di studenti, diplomati e laureati, per renderli gratuitamente accessibili alle imprese migliorando l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Nella circolare vengono chiarite le regole che disciplinano tale attività, diverse per scuole e università: le prime dovranno pubblicare i curricula di tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno e tenerli on line per almeno 12 mesi; le università, invece, dovranno rendere accessibili i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio.
La nota stabilisce infine che gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le Università, pubbliche o private, e i consorzi universitari che intendono svolgere attività di intermediazione saranno iscritti in un’apposita sezione dell’albo informatico.
• Circolare congiunta del 4 agosto 2011 (formato .pdf 1,63 Mb)
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