Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 e modificato in alcuni punti dall’art. 59 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35) hanno introdotto una importante misura di sostegno all’occupazione per le Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).
In particolare, al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro “aggiuntivi” e stabili nelle suddette Regioni, l’articolo 2 di detto decreto prevede laconcessione di un credito di imposta per le nuove assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, dai datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle suddette Regioni.
La misura e i limiti di fruizione del credito d’imposta sono pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi alla data di assunzionedel lavoratore svantaggiato ovvero nei ventiquattro mesi successivi in caso di lavoratore molto svantaggiato nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento comunitario n. 800/2008.
Quanto alla fruizione dell’agevolazione fiscale, è prevista l’utilizzabilità esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241), entro due anni dalla data di assunzione al fine del rispetto dei termini comunitari per la rendicontazione del Programma Operativo.
Dal 1° giugno 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale che ha fissato le disposizioni di attuazione dell’agevolazione, decorre il termine di trenta giorni per l’adozione dei provvedimenti regionali finalizzati a consentire la presentazione delle istanze di concessione del credito di imposta da parte dei soggetti interessati.
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