E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24 del 2 marzo 2012 sul lavoro tramite agenzia interinale.
Il Decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione e contiene delle modifiche al Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
Le nuove norme dovrebbero ridurre le cause sulla somministrazione e, allo stesso tempo, aumentare il coinvolgimento nelle politiche attive delle Agenzie per il lavoro. L'articolo 4 individua infatti alcune situazioni in cui non è più necessario indicare le cosiddette causali di ricorso al contratto di somministrazione. Non è solo un aggiustamento tecnico. Chi usa il lavoro interinale oggi è obbligato a indicare nel contratto di fornitura di lavoro quali sono le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostituivo che hanno reso necessaria la somministrazione di personale. Questo adempimento, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe servire a evitare gli abusi e l'eccessiva reiterazione dei contratti di somministrazione. Nella prassi quotidiana, la causale si è trasformata in qualcosa di diverso: è una sorta di trappola che può invalidare i contratti, a prescindere dall'effettiva esistenza di abusi. Di fronte a questo problema, la scelta di definire alcune situazioni in cui la causale non deve essere indicata apre la strada a una riduzione dei contenziosi legali.
La prima situazione nella quale non è richiesta la causale ricorre quando il lavoratore impiegato è un soggetto che percepisce ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Questa ipotesi si aggiunge, senza eliminarla, a quella già prevista nella Legge 191/2009, che riconosceva la facoltà di non indicare la causale nei casi di impiego di lavoratori assunti dalle liste di mobilità.
Non sarà più necessario indicare la causale nel caso di impiego di lavoratori definibili come «svantaggiati» o «molto svantaggiati» in base al Regolamento Ce 800 del 2008. Le categorie che rientrano in queste definizioni sono numerose, ma per la loro individuazione precisa serve un decreto del ministero del Lavoro, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma.
Il riferimento ai lavoratori svantaggiati e ai percettori di ammortizzatori sociali spingerà le Agenzie per il lavoro a occuparsi del collocamento lavorativo di queste categorie.
La causale, infine, non sarà necessaria in tutti gli ulteriori casi che saranno definiti dai contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale), se firmati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Regime sanzionatorio
Il decreto legislativo apporta anche innovazioni al regime sanzionatorio, rafforzando le sanzioni applicabili nei confronti di chi chiede compensi ai lavoratori in cambio di assunzioni. Il decreto chiarisce poi che le Agenzie per il lavoro possono esigere dagli utilizzatori un compenso ragionevole per i servizi di formazione e selezione resi, nel caso in cui il lavoratore sia assunto dagli stessi utilizzatori.
Infine, il decreto ribadisce l'obbligo di garantire la parità di trattamento ai lavoratori somministrati e la possibilità di utilizzare il part time.
[Fonte: ilSole24Ore]