Legge delega n. 183/2010 in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (cd. Collegato Lavoro).
Numerose le disposizioni introdotte:
- Nuove regole in materia di arbitrato. Il lavoratore potrà scegliere tra arbitro e giudice qualora sorga una lite – il licenziamento rimarrà esclusiva competenza del giudice ordinario - nel corso del rapporto di lavoro;
- Rafforzamento dell’apprendistato. Gli studenti avranno la possibilità di assolvere all’ultimo anno di obbligo scolastico - a partire quindi dai 15 anni - imparando un mestiere in azienda. L’impresa dovrà garantire all’apprendista un congruo numero di ore di formazione alla presenza di un tutor;
- Obbligo per le università pubbliche e private di conferire i curricula dei propri laureati alla Borsa continua nazionale del lavoro (che ha preso il nome di Clic lavoro);
- Sospensione dell’attività per le aziende nelle quali verranno riscontrate gravi violazioni in materia di normativa antinfortunistica;
- Deleghe al Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, per il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, nonchè in materia di occupazione femminile.
- Introduzione del reato in caso di mancato versamento delle trattenute previdenziali ai co.co.co. e ai co.co.pro.;
- Obbligo di trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica – che li pubblicherà sul proprio sito - dei dati relativi alle retribuzioni annuali, dei curriculum vitae, dei numeri di telefono e degli indirizzi di posta elettronica d’uso professionale dei dirigenti e i tassi di presenza e assenza del personale;
- Clausola di salvaguardia ai fini del pensionamento anticipato – con un minimo di 58 anni e 35 di contributi - per i lavori cosiddetti usuranti;
- Differimento dell’obbligo - in capo al datore di lavoro - di consegnare immediatamente al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (lo si potrà fare entro 20 giorni);
- Estensione dell’istituto della mobilità volontaria (assegnazione temporanea per un massimo di tre anni);
- Rivisitazione dell’istituto del part-time;
- Possibilità di fruire di permessi per assistere portatori di handicap limitata a coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado. A cascata viene reso esplicito il divieto di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona e si obbliga la Pubblica Amministrazione a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i nomi dei dipendenti che utilizzano questi permessi.
- Creazione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali
- Deleghe al Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali; degli istituti a sostegno del reddito; della normativa in materia di servizi per l'impiego; degli incentivi all'occupazione; dell'apprendistato e dell'occupazione femminile.
Entrata in vigore: 24/11/2010.
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Ambito territoriale:
Tutte le regioni
Ambito Territoriale:
Formato:
pdf
Identificatore:
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010
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Tipologia Documentale: