Pubblicato sulla G.U. il Testo Unico sull'apprendistato

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 disciplina l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato" a norma dalla delega al Governo in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il DLgs si compone di 7 articoli:
•Articolo 1 - Definizioni
•Articolo 2- Disciplina generale
•Articolo 3 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
•Articolo 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
•Articolo 5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
•Articolo 6 - Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze
•Articolo 7 - Disposizioni finali

Il Testo Unico definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, suddividendolo in tre tipologie:

apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

A questa tipologia contrattuale possono accedere, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di eta'.

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Permette l'asssunzione per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali ai soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.

apprendistato di alta formazione e ricerca

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per attivita' di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Istruzione e formazione tecnica superiore), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di eta'.

In generale, la disciplina dell'apprendistato deve rispettare i seguenti principi:

• forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
• divieto di retribuzione a cottimo;
• possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
• presenza di un tutore o referente aziendale;
• possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
• possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
• registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
• possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
• divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
• possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definirà gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.

Scarica il Testo Unico sull'apprendistato

Scarica la nota di sintesi del MLPS

FONTE: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

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