L'incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale (istituito in via sperimentale con l’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001.
Lo precisa la Circolare 17 settembre 2013, n. 131 con la quale l'Inps ha diffuso le proprie indicazioni operative in materia, sottolineando che l’incentivo spetta anche per l’assunzione e tempo indeterminato di apprendisti e a scopo di somministrazione.
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e il suo valore mensile non può comunque superare l'importo di 650,00 euro per lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi mentre in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine spetta per 12 mesi.
L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici.
Il Ministero del Lavoro, con il comunicato stampa 17 settembre 2013, ha diffuso la tabella contenente la ripartizione, tra i territori nazionali, delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.
Assunzione di disoccupati under 30, Inps: le istruzioni per gli incentivi
INPS , circolare 17.09.2013 n° 131
L'incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale (istituito in via sperimentale con l’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001.
Lo precisa la Circolare 17 settembre 2013, n. 131 con la quale l'Inps ha diffuso le proprie indicazioni operative in materia, sottolineando che l’incentivo spetta anche per l’assunzione e tempo indeterminato di apprendisti e a scopo di somministrazione.
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e il suo valore mensile non può comunque superare l'importo di 650,00 euro per lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi mentre in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine spetta per 12 mesi.
L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici.
Il Ministero del Lavoro, con il comunicato stampa 17 settembre 2013, ha diffuso la tabella contenente la ripartizione, tra i territori nazionali, delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.